di Antonio Corona

franco-gabrielliSignificativo quanto comprensibile interesse ha suscitato Capo della Polizia-Direttore generale della Pubblica Sicurezza, Prefetti(in sede) e Prefetture. Lettera del Capo della Polizia-Direttore generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Franco Gabrielli, a firma dello scrivente, apparso sulla precedente raccolta de il commento(IX/2016, www.ilcommento.it).

Schematicamente, sotto forma di domande, e relative risposte, sono di seguito riportate alcune delle richieste di precisazioni pervenute.

D. “(…) Relazione, e afferenti modalità di esplicazione, intercorrente tra Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza(successivamente, Capo della Polizia) e Prefetti(in sede), in un sistema imperniato sulle Autorità(nazionale, provinciali, locali), in rapporto di dipendenza funzionale, nel quale il Capo della Polizia non è peraltro ricompreso. Il potere di disposizione, specie “in nome proprio”, presuppone una qualche posizione sovraordinata, sia essa gerarchica o funzionale, rispetto ai destinatari dell’ordine o della direttiva. Posizione che, in tutta franchezza, si ha difficoltà a scorgere all’“esterno” della line(relativa alle Autorità) disegnata dalla legge n. 121/1981. (…)”. Tanto viene asserito nella presentazione alla lettera del Capo della Polizia. E dunque?

R. In coerenza con il suddetto assunto, la questione va perciò risolta all’interno di tale “dorsale”. Soluzione possibile, appare quella per cui, in sede di direttiva, il Capo della Polizia agisca “in nome altrui”(indicativamente, firmandosi p. il Ministro, pro-Ministro, ecc.).

D. “(…) neanche l’argomento della ‘non appartenenza’ delle Prefetture all’Amministrazione della Pubblica Sicurezza è risultato convincente (…). Sono, infatti, le strutture amministrative della Prefettura ad assicurare il supporto tecnico-amministrativo, senza il quale il suo Vertice non potrebbe esercitare le complesse funzioni demandategli dall’art. 13 della legge n. 121 e dalle altre normative di settore. (…)”, si legge nella lettera del Capo della Polizia.

R. Si dovrebbe allora concludere analogamente per le Amministrazioni comunali il cui Sindaco ricopra la funzione di Autorità locale di pubblica sicurezza.

D. “Vi è che sovente non soccorra nemmeno la tecnica legislativa, che sembra tendere a utilizzare indifferentemente organi(es. Ministro, Prefetto) e uffici(es. Ministero, Prefettura) alla stregua di veri e propri sinonimi. Parrebbe il caso pure dell’articolo 1(Attribuzioni della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo), comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 180(Regolamento recante disposizioni in materia di Prefetture-Uffici territoriali del Governo, in attuazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni), dal carattere quasi… ‘eversivo’, per il quale la Prefettura ‘(…) quale organo di rappresentanza generale del Governo sul territorio, svolge compiti di amministrazione generale e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed è organo periferico del Ministero dell'Interno.’”, si asserisce nell’articolo in parola. Perché “eversivo”?

R. Perché “sposta” di fatto competenze e funzioni dall’organo all’ufficio senza logica concettuale e idonea disposizione normativa.