di Antonio Corona

“(…)

la questione (…) va risolta alla luce degli artt. 11 e 12 del d.lgs n. 139/2000. (…) Il quadro normativo è poi completato dal D.M. 3 dicembre 2003 e dalla relativa circolare esplicativa del 30 gennaio 2004 concernenti la disciplina generale per la mobilità interna del personale appartenente alla carriera prefettizia. In dettaglio, l’art. 7 del citato D.M., al comma 3, delinea la procedura da seguire per l’affidamento dell’incarico di Vicario (…).

Il Collegio ritiene che dal predetto quadro normativo non possa essere desunto un limite temporale generale che porti ad escludere la possibilità di conferire un nuovo incarico di Vicario ad un dirigente che abbia già ricoperto tale funzione per un decennio. Ciò tanto più tenendo in considerazione il carattere altamente fiduciario dell’incarico in discorso (…) che giustifica un regime derogatorio rispetto a quello ordinario delle altre funzioni prefettizie, in ragione del rapporto di fiducia e stretta collaborazione con l’organo di vertice dell’apparato amministrativo. Al riguardo, l’avvio di una procedura di richiesta di manifestazione di disponibilità da parte di altri funzionari prefettizi configura la designazione come ‘nuovo incarico’, con conseguente cesura rispetto all’incarico precedentemente espletato.

In mancanza di espressa disposizione normativa non si può, infatti, ritenere preclusa la partecipazione alla nuova procedura ad un dirigente per aver lo stesso già rivestito la carica per un periodo decennale.

Nello specifico caso in esame, peraltro, all’avvio della richiesta di disponibilità, il dirigente interessato aveva già cessato dallo svolgimento dell’incarico di Vicario, per raggiungimento della scadenza temporale dello stesso, ed era stato assegnato ad altra funzione (…). Pertanto, anche se per un breve lasso di tempo, si era determinata una cesura temporale rispetto alla precedente posizione, tale da poter configurare, sotto il profilo formale, il provvedimento di nomina in esame quale nuovo incarico.

Tale lettura non appare in contrasto con la precedente pronuncia di questa Corte dei conti(Deliberazione n. 8/2010/P della Sezione Centrale di controllo di legittimità sugli atti del Governo e dell’Amministrazioni Centrali). Il limite decennale alla pluralità di incarichi continuativi al medesimo soggetto dalla stessa affermato, infatti, si riferisce alla diversa ipotesi della sequenza di proroghe, rinnovi e conferme del medesimo incarico iniziale, anche per effetto dell’alternarsi di più Prefetti nella stessa sede, disposte senza esperire una procedura di manifestazione di interesse, ai sensi dell’art. 7 del citato D.M. del 2003. (…).

Non sarebbe (…) desumibile dalla pronuncia in esame un limite massimo decennale che precluda, in astratto, la possibilità di conferire un nuovo incarico di Vicario, a seguito di procedura di mobilità, ad un dirigente che precedentemente abbia mantenuto per dieci anni la posizione presso la stessa sede.

Nel considerare, quindi, superato il rilievo sollevato in sede istruttoria, il Collegio ritiene, tuttavia, necessario sottolineare che, pur in assenza di un espresso limite massimo temporale alla permanenza nella posizione di Vicario del Prefetto, le scelte dell’Amministrazione in sede di conferimento degli incarichi devono tener conto anche di altri principî dell’ordinamento.

Più precisamente, rileva in questa sede il principio generale di rotazione degli incarichi (…). Detto principio di rotazione è stato puntualmente recepito dallo stesso Ministero dell’Interno nel Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018/2020, tra le misure preventive obbligatorie per gli incarichi da conferire, tanto al personale prefettizio, quanto ai dirigenti contrattualizzati. In sostanza, la regola della rotazione si pone quale regola prospettica che le amministrazioni sono chiamate a tenere in considerazione nelle decisioni di affidamento degli incarichi, ponderandola con le altre esigenze pubblicistiche alla base dell’azione amministrativa, quale la necessità di garantire la continuità dei servizi.

Nel caso di specie, sia in sede di istruttoria sia nel corso dell’Adunanza pubblica, il Prefetto della Provincia di Chieti, espressamente sollecitato al riguardo, ha dichiarato di non aver potuto garantire la rotazione nell’incarico di Vicario, stante la necessità di assicurare la continuità dei rilevanti e sensibili compiti assegnati a tale figura, ivi incluso quello, particolarmente delicato, di sostituzione temporanea del Dirigente Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria. In assenza di soluzioni alternative al conferimento operato con il provvedimento sottoposto ad esame, secondo quanto riferito in Adunanza dal Prefetto di Chieti, quest’ultimo non avrebbe potuto procedere alla nomina del Vicario, con gravi conseguenze sull’operatività dell’Ufficio territoriale.

La possibilità di adeguarsi al principio di rotazione dovrà, tuttavia, essere attentamente valutata dall’Amministrazione alla scadenza dell’incarico in esame, al fine di evitare situazioni di cristallizzazione delle posizioni dirigenziali per un periodo di tempo irragionevole.

(…) questa Sezione ritiene necessario rammentare l’obbligo generale di motivazione dei provvedimenti amministrativi, da cui devono desumersi i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione (…). Anche nel caso di assegnazioni di incarichi a carattere fortemente fiduciario, per i quali sia stata avviata una procedura di manifestazione di disponibilità presso i funzionari prefettizi, il provvedimento finale deve dare conto delle ragioni che hanno portato alla scelta effettuata. (…)

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, ammette al visto e alla conseguente registrazione il decreto in epigrafe.

Così deliberato a L’Aquila, nella Camera di consiglio del 2 ottobre 2018.

Depositata in segreteria il 16 ottobre 2018.”


È lo stralcio della Deliberazione della Corte dei conti-Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo n. 127/2018/PREV che, per il rilievo generale, si offre alla pronta disponibilità.

Una questione affrontata con encomiabili rigore, severità, serenità di giudizio dall’Organo di controllo, infine orientatosi nei sensi auspicati dallo scrivente (non solo) nella qualità di Prefetto della provincia di Chieti.

Per una migliore comprensione, in annesso sono riportati alcuni passaggi delle riflessioni proposte a riscontro delle informazioni integrative richieste dalla Corte nelle diverse fasi dell’iter procedimentale.

Quale supplemento di completezza.

Una sigla sindacale prefettizia è intervenuta, formalmente, in corso di procedura.

Tra i motivi, l’invito, indirizzato all’Organo di controllo, a valutare attentamente i profili di legittimità del conferimento dell’incarico in parola:

  • attesa l’evidente violazione della disposizione prevista dalla vigente legislazione di settore(art. 11, d.lgs n. 139/2000, d.r.);
  • onde evitare ogni coartazione dei legittimi interessi di numerosi colleghi viceprefetti;
  • al fine della formulazione, se ritenuto opportuno, di specifici rilievi istruttori anche in vista di una possibile ricusazione del visto e della conseguente registrazione.

Ogni opinione, se rispettosa, è lecita, può contribuire alle ottimali messa a fuoco e soluzione di qualsivoglia situazione.

In taluno, nondimeno, relativi suoi modi, toni, circostanze, possono fare talvolta riaffiorare dagli archivi della memoria il celeberrimo Frankly, my dear, I don’t give a damn!”(*).

Ovvero, rimanendo a familiari latitudini, un semplice, pacato, “Non dialogar di loro, ma guarda e passa!”.

Magari, bisbigliato appena a fior di labbra.

(*)“Francamente, mia cara, me ne infischio!”
rivolto da Rhett Butler(/Clark Gable) a Rossella O’Hara(/Vivien Leigh)
in Gone with the Wind(Via col Vento) 

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Annesso

Alla Corte dei Conti

Sezione regionale di Controllo per l’Abruzzo

 Oggetto: Prefettura di Chieti-Ufficio territoriale del Governo. Conferimento incarico vicario.

 “(…) impianto motivazionale del decreto di conferimento in parola, (…) analoghi provvedimenti sottoposti nel corso degli anni, con esito positivo, al vaglio di codesta Sezione regionale di Controllo.

Qualche esempio: (…)

Se e quando enunciate, esse(motivazioni) paiono tuttavia tradursi in considerazioni attinenti alle sole qualità e capacità del destinatario dell’incarico.

Considerazioni che (…) costituiscono (…) l’ineludibile presupposto anche del decreto all’esame, essendo pacifico che il conferimento dell’incarico debba conseguire alla convinzione, o quantomeno alla aspettativa, che il designato sia e si dimostri all’altezza del compito.

Convinzione/aspettativa a maggior ragione suffragate, qui, dalla pregressa, ininterrotta esperienza dell’interessata con tre diversi Prefetti, compreso chi scrive, che ne hanno evidentemente apprezzato professionalità e affidabilità.

Nel caso all’attenzione, è altresì di manifesta perspicuità, sulla base degli elementi che ‘(…) devono emergere o dal decreto in esame o dalla documentazione strumentale alla sua approvazione (…)’, che la scelta non sarebbe potuta ricadere che sul viceprefetto dr. (…).

Ciò, con riferimento pure(…)” al fatto che “‘(…) non era pervenuta alcuna istanza per ricoprire l’incarico di Dirigente del Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria. Tale circostanza (…) ha significativamente contribuito al prosieguo e a quale sia stato l’esito della procedura di conferimento in narrativa. Infatti ‘(…) in caso di vacanza di un posto di funzione riferibile ai dirigenti di seconda fascia dell’AreaI, la delega potrà essere attribuita (…) esclusivamente ai Vicari (…)’.

Delega(delicatissima), la suddetta, già brillantemente svolta, a differenza di tutti gli altri, dal solo viceprefetto dr. (…).

Dai curricula(…) emerge inoltre che, degli altri (…) candidati, (…) sono (…) tutti all’eventuale prima esperienza vicariale. (…)

 Sui “dieci anni”.

La norma è di per sé chiara e inequivocabile.

Si riferisce alla sola proroga, ovvero (…) al ‘(…) provvedimento con cui si protrae a un momento successivo il termine finale dell’efficacia di un provvedimento durevole. (…)’(Casetta, E., Manuale di diritto amministrativo, Giuffrè Editore, 2017, pag. 597).

Nel caso presente, invece, la fattispecie è tutt’altra, ovvero di conferimento di incarico ex novo.

Non si comprende (…) il riferimento operato da codesta Sezione regionale di Controllo alla Deliberazione n. 8/2010/P della Sezione centrale di Controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni Centrali.

Quella delibera, infatti, verte in materia di proroga, del tutto estranea alla vicenda in trattazione, (…) per una molteplicità di incarichi conferiti in sede di prima applicazione del d.lgs n. 139/2000.

Fu per permettere la fruizione dell’intera decennalità, che venne perciò opportunamente consentita la facoltà di adottare anche più proroghe relativamente a un medesimo incarico, purché complessivamente non eccedenti siffatto periodo.

 Sulla rotazione degli incarichi.

La attribuzione al viceprefetto dr. (…) dell’incarico di Dirigente dell’Area II, è stata disposta dallo scrivente esclusivamente in ragione della intervenuta scadenza decennale dell’incarico di Vicario e, dunque, in ossequio al rigoroso rispetto del limite imposto al riguardo dalla norma. (…)

 Sulla sussistenza di eventuali esigenze di rilevanza pubblicistica.

Quale che sia l’orientamento sulle questioni affrontate, si permetta di esprimere il convincimento che non possa nutrirsi alcun dubbio in merito.

(…) emerge indiscutibilmente la superiore valenza, almeno ai fini qui di interesse, delle diversificate esperienze maturate dalla dirigente in parola che hanno permesso di verificarne in concreto, dallo scrivente e dai suoi due predecessori, la affidabilità, le qualità e capacità professionali e personali, nonché la lodevole conoscenza delle diverse problematiche, dell’ambiente, del personale e quant’altro. (…)

In conclusione, giova ripetere quanto si è avuto già modo di rappresentare nel corso di precedente interlocuzione con codesta Sezione regionale di Controllo(…):

‘(…) Vi è nondimeno che la assegnazione della titolarità o reggenza temporanea di una qualsiasi area non sia in alcun modo comparabile a quelle relative all’ufficio del viceprefetto vicario, ufficio per il quale il viceprefetto dr (…) ha dimostrato sempre di costituire una autentica garanzia dimostrandosene pienamente all’altezza. Al di là persino del rapporto fiduciario comunque sotteso alla norma di riferimento, infatti, vale evidenziare come, oltre a dovere provvedere ai compiti propri dell’incarico in sé, il viceprefetto vicario, in caso di temporanei assenza o impedimento, sostituisca nella pienezza delle prerogative non tanto un ‘collega’ quanto piuttosto il prefetto nelle funzioni, per citarne solo alcune, di rappresentante del Governo sul territorio, autorità provinciale di pubblica sicurezza, coordinamento degli interventi di emergenza, controllo sugli organi degli enti locali. Per non dire di quando, circostanza in vero ricorrente vissuta in prima persona pure dallo scrivente, si trovi a operare addirittura nella situazione di sede vacante. (…) Insomma, sia permesso, in questa materia ‘uno non vale uno’. (…) Lo scrivente ritiene in coscienza di avere affrontato e gestito la vicenda, di particolare delicatezza, nella rigorosa osservanza del quadro normativo vigente, secondo i principî, tra gli altri, di efficienza ed efficacia che devono informare l’azione amministrativa e nel segno del costante perseguimento del primario ed esclusivo interesse dell’ufficio. (…)’.

Per i motivi dianzi ampiamente illustrati, il conferimento dell’incarico di Vicario al viceprefetto dr. (…) risulta dunque, si ripete, del tutto funzionale ed essenziale ad assicurare la continuità dell’azione amministrativa, cui contribuisce altresì non poco la sua dimostrata capacità di gestione anche del settore economico-finanziario, da tempo ormai senza dirigente, settore del quale non sfuggono certo complessità e delicatezza. (…)

Il Prefetto”