a cura di Roberta Dal Prato*
Lo scorso 20 giugno si è tenuto, presso il Dipartimento per le Politiche del personale dell’Amministrazione civile e per le Risorse strumentali e finanziarie, un incontro concernente la ipotesi di Accordo sulla ripartizione delle risorse da corrispondere al personale della carriera prefettizia, per l’anno 2015, per le maggiori attività svolte in relazione alla gestione del fenomeno dell’immigrazione.
Nell’ambito della riunione, presieduta dal Vice Capo Dipartimento Vicario, Prefetto Maria Grazia Nicolò, il Direttore Centrale per le Risorse finanziarie e strumentali, Giancarlo Verde, ha prima di tutto manifestato il proposito di favorire una significativa accelerazione nella gestione del trattamento accessorio, auspicandone la corresponsione a regime entro il termine dell’anno successivo a quello di riferimento.
Con particolare riguardo all’argomento dell’incontro, il Dr. Verde ha descritto il contenuto dell’accordo, in cui si prevede la destinazione del 40% delle risorse provenienti dai Fondi di rotazione per le politiche di coesione assegnate per la realizzazione del PAC(Programma Nazionale Servizi di Cura per l’Infanzia e gli Anziani non autosufficienti) a finalità connesse alla gestione dell’immigrazione per l’anno 2015.
La proposta prevede che la somma disponibile, il cui pagamento è comunque subordinato alla emanazione della legge di assestamento 2019, venga assegnata come segue: 60% a tutte le Prefetture/Commissariati di Governo quale quota fissa per sede; 30% alle Prefetture sede di sbarchi; 10% alle Prefetture in relazione alla presenza sul relativo territorio di strutture permanenti di accoglienza; il 10% agli Uffici centrali(Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione, Gabinetto del Ministro).
AP ha ritenuto di non entrare nel merito dell’accordo, ribadendo per l’ennesima volta argomentate perplessità in ordine alla utilizzabilità dei fondi PAC nei termini considerati, in quanto fondi da ritenersi “a destinazione vincolata”, ovvero destinabili soltanto a coloro che operano in tale settore e, inoltre, in modo non esclusivo ma come impegno suppletivo non retribuito.
*dirigente di AP-Associazione Prefettizi
Questione “sei scatti”
(Consiglio di Stato-Sezione I Adunanza di Sezione del 5 giugno 2019 Numero Affare 00604/2019)*
“(…) 5.1. Risposta al primo quesito.
(…) Quanto al primo quesito – quello concernente la legittimità dell’azione di rivalsa avviata dall’Amministrazione – (…) il ministero (datore di lavoro) non può intentare azione di rivalsa nei confronti del dipendente. (…) è indiscutibile che fisiologicamente i contributi gravino in parte sul datore di lavoro e in parte sul lavoratore che si vedrà, per la corrispondente parte, ridotta la sua retribuzione. Quando però il datore di lavoro non assolve i suoi obblighi, l’ordinamento (…) prevede (…) l’ulteriore conseguenza che sia il datore a sopportarne per intero l’onere, anche per la parte gravante sul lavoratore.
(…) 5.2. Risposta al secondo quesito.
Con riferimento al secondo quesito – relativo alla possibilità di applicare il termine di prescrizione quinquennale all’azione di rivalsa – considerato che la risposta al primo quesito è nel senso dell’illegittimità dell’azione di rivalsa dell’Amministrazione, per la Sezione neppure si pone il problema relativo alle modalità di esercizio della rivalsa stessa e dunque al termine di prescrizione da individuare. (…)
5.3. Risposta al terzo quesito.
Per ragioni analoghe (…) è da escludersi sia che l’amministrazione possa operare direttamente la relativa trattenuta sugli emolumenti stipendiali, dilazionando il pagamento in rate mensili, sia che possa effettuare il recupero coattivo mediante iscrizione a ruolo. (…)”.
*a cura di AP-Associazione Prefettizi