Decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, recante “Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose”.

Non ultimo per evitare l’avvio di una procedura di infrazione europea nei confronti del nostro Paese, le prefetture, che non vi avessero intanto già provveduto, furono sollecitate lo scorso anno relativamente a esercitazioni e revisioni triennali dei piani di emergenza esterna ex art. 21/c.1, d.lgs n. 105/2015.

La normativa prescrive infatti che “Il piano (…) è riesaminato, sperimentato e, se necessario, aggiornato (…) ad intervalli appropriati e, comunque, non superiori a tre anni. (…)”(art. 21/c.6, d.lgs n. 105/2015).

In proposito, e al netto di sempre possibili, colpevoli inadempienze, non possono peraltro sottacersi:

  • complessità e complicatezza delle procedure;
  • aggravio generale delle attività di ufficio per effetto di ulteriori o mutati indirizzi, attribuzioni, adempimenti;
  • penuria di personale, circostanza che ha tra l’altro significativamente contribuito alla sciagurata soppressione, in molte prefetture, dell’AreaV(protezione civile, difesa civile e coordinamento del soccorso pubblico) e suo contestuale accorpamento all’AreaI(ordine e sicurezza pubblica).

“Decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante «Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.», convertito nella legge 1 dicembre 2018, n. 132.

Art. 26-bis

(Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti)

  1. I gestori di impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti, esistenti o di nuova costruzione, hanno l’obbligo di predisporre un piano di emergenza interna (…)
  2. Per gli impianti esistenti, il piano di emergenza interna di cui al comma 1 è predisposto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  3. Il gestore trasmette al prefetto competente per territorio tutte le informazioni utili per l’elaborazione del piano di emergenza esterna, di cui al comma 5.
  4. Per gli impianti di cui ai commi precedenti, al fine di limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti rilevanti, il prefetto, d’intesa con le regioni e con gli enti locali interessati, predispone il piano di emergenza esterna all’impianto e ne coordina l’attuazione. (…)”.

La norma ricalca sostanzialmente l’art. 21 del ricordato d.lgs n. 105/2015.

In peius.

A iniziare dai termini entro i quali, dal ricevimento delle informazioni necessarie da parte del gestore, il prefetto deve redigere il piano di emergenza esterna:

  • 21/c.5, d.lgs n. 105/2015(stabilimenti a rischio di incidente rilevante): due anni;
  • 26-bis/c.7, d.l. n. 113/2018(impianti stoccaggio/lavorazione rifiuti): un anno.

A tale ultimo riguardo.

Riferendosi a impianti già attivi, è presumibile che, nella pressoché totalità, dette informazioni pervengano nell’arco di poco tempo.

Nota congiunta Ministero dell’Interno-Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile-Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica e Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare-Direzione Generale Rifiuti e Inquinamento n. 3058 del 13 febbraio 2019, relativa a “Disposizioni attuative dell’art. 26-bis, inserito dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132-prime indicazioni per i gestori degli impianti”.

A pagina 2, si specifica che gli impianti ex d.lgs n. 105/2015 non rientrano nel campo di applicazione del cennato art. 26-bis d.l. n. 113/2018.

Soprattutto che – a differenza di quelle, specificamente individuate dal d.lgs n. 105/2015, essenzialmente con riferimento a parametri quantitativi di sostanze pericolose – “(…) Le previsioni contenute nel citato art. 26-bis (…) sono volte a disciplinare ipotesi di rischio genericamente individuate, al fine di minimizzare il più possibile i pericoli per la salute umana e per l’ambiente che possono prodursi per effetto delle attività che si svolgono nei diversi impianti di gestione dei rifiuti. (…)”.

L’universo-mondo, dunque, data la mancanza, come sembra a una prima lettura, di alcun discrimine oggettivo?

Nella medesima lettera(pag. 3), si legge “(…) Resta inteso che, sulla base delle informazioni assunte dalla documentazione trasmessa dal gestore, il prefetto, qualora non siano ragionevolmente prevedibili effetti all’esterno dell’impianto provocati dagli incidenti individuati nell’ambito della valutazione del rischio, può decidere di non predisporre il PEE (…)”.

Potestà, la suddetta, solo apparentemente simile a quella considerata all’art. 21/c.11 del ripetuto d.lgs n. 105/2015, dove è invece normativamente prevista.

E dove si statuisce altresì che “(…) il prefetto, d’intesa con la regione e gli enti locali interessati, sentito il CTR, qualora non siano ragionevolmente prevedibili effetti all’esterno dello stabilimento provocati dagli incidenti rilevanti connessi alla presenza di sostanze pericolose può decidere di non predisporre il piano (…)”.

Previsione, questa, del tutto assente per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti.

Con chi, quindi, il prefetto potrebbe o dovrebbe “ragionevolmente” condividere tale decisione?

Chi mai, sebbene normativamente a ciò non tenuto, si darà volontariamente disponibile ad assumersi il rischio di trovarsi poi a doversi giustificare in caso di evento?

Oppure siffatta decisione è da intendersi rimessa completamente alle notorie competenze tecniche in materia del prefetto?

Nella citata lettera n. 3058 del 13 febbraio u.s.(ancora a pag. 3), vengono elencate le informazioni che il gestore deve fornire al prefetto.

Scorrendo la nota, ecco nondimeno che “(…) Tale elenco di informazioni è da considerarsi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, in quanto i prefetti potranno autonomamente richiedere, caso per caso, informazioni aggiuntive che dovessero rendersi necessarie per il prosieguo delle attività di elaborazione del PEE. (…)”.

Si confida nella competenza del prefetto per integrare la richiesta di informazioni che neanche coloro che hanno una conoscenza tecnica specifica si peritano di elencare compiutamente e tassativamente?

In caso di paventato evento, il prefetto potrà trovarsi a doversi giustificare persino della adeguatezza delle informazioni in suo possesso, magari pure del non essersi sufficientemente adoperato a tal scopo?

Nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare-Direzione Generale per i Rifiuti e l’Inquinamento-Il Direttore Generale n. 1121 del 21 gennaio 2019, concernente “Circolare ministeriale recante ‘Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi’”.

Per avere un’idea della complessità tecnica, basterebbe soffermarsi per un attimo sugli “stoccaggi” indicati a pag. 2 della medesima.

Inoltre.

Sempre a pag. 2: “(…) La presente nota circolare, di carattere non cogente, annulla e sostituisce pertanto il documento prot. 4064 del15/03/18. (…)”.

Di carattere “non… cogente”?

Ma veramente?

Un “tanto per dire”?

Nel diramarla ai prefetti, il Gabinetto del Ministro, con nota n. 9979 del 12 febbraio u.s., commenta(pag. 2): “(…) la nuova direttiva definisce indirizzi di carattere generale per la migliore gestione operativa dell’attività di stoccaggio dei rifiuti, delineando ‘percorsi utili per la gestione delle situazioni critiche, da implementare a cura delle Autorità preposte’ (…)”.

E in fine, sebbene, da quanto consti, nessuna norma, neanche quelle ex d.lgs n. 105/2015, preveda alcunché in tal senso: “(…) Sulle nuove ‘Linee guida’, anche in considerazione dei numerosi incendi sviluppatisi lo scorso anno all’interno degli impianti di che trattasi, si richiama la particolare attenzione delle SS.LL. per le iniziative che si riterrà di assumere al fine di prevenire o quanto meno contenere il rischio che analoghi episodi possano ripetersi. (…)”.

Bene.

Ma, con tutto il rispetto, sulla base di cosa?

Di circolari “all’incirca”, “più o meno”, “un tanto a chilo”, non… cogenti?

Oppure, anticipando di fatto, almeno in parte, il contenuto dell’atteso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d’intesa con il Ministro dell’interno per gli aspetti concernenti la prevenzione degli incendi, previo accordo sancito in sede di Conferenza unificata, con il quale sono stabilite le linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna e per la relativa informazione alla popolazione(art. 26-bis/c.9, d.l. n. 113/2018, convertito in l. n. 132/2018)?

Comprensibile chiedersi come possa escludersi che l’invito rivolto ai prefetti – con quella che, magari, nelle intenzioni, voleva forse limitarsi a mera clausola di stile – possa un giorno essere declinato alla luce di precise disposizioni del codice penale:

  • 40(rapporto di causalità)/2°c.: “(…) Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”;
  • 43(elemento psicologico del reato)/1°c.: “Il delitto (…) è colposo (…) quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica (…) per inosservanza di (…) ordini o discipline (…)”.

Non si vorrebbe davvero ripiombare in situazioni del tipo di quelle da non molto sperimentate in tema di manifestazioni pubbliche, in qualche modo infine sbrogliate proprio grazie all’intervento risolutivo del Gabinetto del Ministro.

Equivocato, esagerato, dimenticato, interpretato erroneamente qualcosa?

Timori eccessivi?

Può darsi.

In tal caso, meglio.

Per tutti.

Prefetti e dirigenti prefettizi interessati.

Nel dubbio, comunque, su questo e altro di recente evidenza, AP, con lettera a parte, chiederà doverosamente, e con la consueta disponibilità a un dialogo costruttivo, un apposito incontro ai Vertici ministeriali.

*Presidente di AP-Associazione Prefettizi