di Antonio Corona

Le responsabilità costituiscono pane quotidiano dei dirigenti della carriera prefettizia.

Da inorgoglirli perfino, essendo finalizzate, quelle responsabilità, al soddisfacimento dell’interesse generale della collettività, cui essi sono convintamente votati.

Lecito nondimeno attendersi ragionevolezza, fondatezza, chiarezza dai precetti normativi.

Altrimenti, le responsabilità possono in fine tradursi soltanto in autentiche, viscide bucce di banana, disseminate qua e là sul percorso del capro espiatorio per l’occasione al quale, se possibile, imputare pure il risarcimento del danno.

Così paiono almeno in potenza alcune novità introdotte dal Codice della protezione civile(d.lgs 2 gennaio 2018, n. 1), accennate nella circolare del Gabinetto del Ministro dell’Interno n. 14520/128/Uff. III-Prot. Civ. del 20 marzo 2018.

Ministeriale citata, pag. 5: “(…) Prefetto le cui attribuzioni (…) sono puntualmente declinate all’art. 9. (…) (il quale art. 9, n.d.a.) nell’ottica della semplificazione e chiarificazione(!, n.d.a.), sistematizza le attribuzioni previgenti (…) confermando la centralità del ruolo del Prefetto nel ‘sistema’ della protezione civile ed introducendo, nel contempo, alcuni elementi di novità. Essa, in particolare, opera una specie di espressa anticipazione dell’intervento del Prefetto rispetto all’impianto delineato dalla legge n. 255 del 1992 – che lo ancorava al ‘verificarsi’ dell’evento calamitoso – statuendo che egli debba attivarsi ‘In occasione degli eventi emergenziali … ovvero nella loro imminenza o nel caso in cui il verificarsi di tali eventi sia preannunciato …’”.

A tale ultimo riguardo, il riferimento è all’art. 2/c.4, lett. a), del Codice: “(…) allertamento del Servizio nazionale, articolato in attività di preannuncio in termini probabilistici, ove possibile e sulla base delle conoscenze disponibili, di monitoraggio e di sorveglianza in tempo reale degli eventi e della conseguente evoluzione degli scenari di rischio (…)”.

E per ciò che invece attiene alla “imminenza”(degli eventi emergenziali), situazione dai contorni di per sé incerti e valutazione discrezionale, tanto ricorrente nel linguaggio quotidiano quanto vaga e approssimativa nella sua oggettiva perimetrazione?

Ancor più poiché appunto incomprensibilmente scorporata(?) dal “preannuncio”(v. supra) del materializzarsi dell’evento: cosa dunque qualifica in concreto l’imminenza, come e da chi è stabilita, quali i riferimenti di proiezione temporale(cinque minuti, stasera, domattina) e gli elementi di generalizzata, certa riconoscibilità, tra l’altro prodromici a tutta una serie di attivazioni e adempimenti?

Preferibile, in proposito, qualche indicazione per tempo, oppure rimanere passivi ad attenderla, a posteriori, da una qualche pronuncia giurisprudenziale, accompagnata magari da una condanna del malcapitato di turno?

Già “prima” si poteva essere chiamati a rendere conto anche solamente della tempestiva o meno convocazione di un Centro Coordinamento Soccorsi.

Figurarsi ora, con riguardo a un esercizio, di ogni singola competenza conferita in materia dalla legge, relazionato nientemeno che alla mera imminenza dell’evento.

Una previsione, la suddetta, di una indeterminatezza compiutamente fugabile soltanto a vicenda, reale, ormai conclusa.

E della quale previsione, a conti fatti, viene allora da chiedersi la necessità.

Ministeriale citata, ancora pag. 5.

Art. 12/c.5, Codice della protezione civile: “(…) Il medesimo articolo richiama il potere del Sindaco di adottare provvedimenti contingibili e urgenti a tutela della pubblica incolumità, ai sensi dell’art. 54 del decreto legislativo n. 276 del 2000 (…)”.

Sulle ordinanze ex art. 54 TUEL, si è già avuto modo di porre alcune questioni, rimaste inevase(v. Corona, A., Art. 54/c.4 TUEL. La concretezza di un caso, la necessità di indicazioni univoche, I raccolta 2018, 5 marzo 2018, www.ilcommento.it).

La differenza con le previgenti disposizioni sembra significativa.

“Prima”(art. 15, l. n. 225/1992) il cenno era genericamente a “interventi necessari”, di esclusiva pertinenza del Sindaco, da comunicarsi immediatamente a Prefetto e Presidente della Giunta regionale.

Al netto di quelli attribuiti alla struttura comunale “in coerenza con il principio di separazione della funzione di indirizzo politico da quella di gestione operativa e amministrativa”, con la nuova formulazione il Prefetto può diventare invece di fatto corresponsabile pressoché di ogni provvedimento sindacale, come pure della sua ritardata o mancata adozione, agendo il Sindaco, in siffatte circostanze, nella qualità di ufficiale del governo,.

Potrà osservarsi come, a prescindere, ciò sia naturalmente insito nella fattispecie ex art. 54 TUEL.

Assolutamente vero.

A differenza di quanto contemplato nella previgente normativa, vi è però che, con quanto consegue al presupposto di “separazione delle funzioni” dianzi rammentato, su cui pure ci sarebbe da dire, i provvedimenti del Sindaco in tema di protezione civile paiono adesso potersi sostanzialmente ricondurre alla sola, suddetta ipotesi, in precedenza tutt’al più eventuale, con conseguente ampliamento dello spettro di specifiche responsabilità in capo al Prefetto.

Ministeriale citata, pag. 8: “(…) Si segnala (…) il disposto di cui all’art. 11, comma 1, lett. o), n. 2), del Codice che prevede che le Regioni, nell’esercizio della potestà legislativa concorrente, possano attribuire alle Province in qualità di enti di area vasta, funzioni in materia di protezione civile, ivi comprese quelle relative alla predisposizione dei piani provinciali di protezione civile, da esercitare in raccordo con le Prefetture. (…)”.

In raccordo…

Per quanto detto, pare non doversi soffermare sul punto e non abusare oltremodo della pazienza dello sventurato lettore.

Errata esegesi del dettato normativo?

Preoccupazioni eccessive?

Può darsi, perché no?

Critiche e stroncature, se costruttive, sono sempre benvenute.

L’impressione, sia tuttavia consentito, è che, in generale, le disposizioni tendano sempre maggiormente a essere infarcite di vocaboli ed espressioni… indefiniti.

Con dubbi, incertezze e perplessità a scaricarsi su quanti quelle disposizioni sono chiamati ad applicare.

*(prima parte-continua: forse…)