di Luigi Gavotti
Le peculiarità del servizio di accoglienza e assistenza ai richiedenti asilo in una provincia di piccole dimensioni, come quella di Massa Carrara, sono già state oggetto di considerazioni in un precedente articolo.
Volevo esporre qualche considerazione su due aspetti tecnici che riguardano la aggiudicazione del servizio, disciplinata dalla nota legge sugli appalti di servizi, ex d.lgs n. 163/2006, e ai tanti piccoli soggetti che si affacciano “sul mercato”.
Premetto che in una provincia di limitate dimensioni, a fronte del perdurare della crisi umanitaria in atto, risulta quanto mai cogente la necessità di rinvenire nuove strutture adeguatamente attrezzate.
Altrettanto necessaria è la disponibilità dei fondi liquidi per rispettare le obbligazioni contrattuali assunte con le convenzioni “già in atto” .
Ma la maggiore difficoltà riscontrata nella gestione della emergenza, risulta quella di rintracciare validi e affidabili operatori e mediatori culturali, operativi sul territorio, capaci di svolgere la primaria attività di mediazione culturale e supporto giuridico, soggetti necessari per salvaguardare quei minimi standard di qualità stabiliti in convenzione nella offerta del servizio ai migranti; in questo campo ci sarebbero veramente nuove e interessanti opportunità – solamente in parte soddisfatte dai fondi FAMI – per il terzo settore.
Ma il perdurare della crisi suddetta, con le conseguenti richieste di ripartizione predisposte dal Ministero, mal si conciliano con lo sproporzionato rigore con cui si pretende il rispetto scrupoloso delle disposizioni sulla legge degli appalti, applicata per un servizio di prima assistenza, financo di sussistenza dei servizi “minimi essenziali alla persona”, gara che nelle intenzioni dovrebbe favorire , anziché scoraggiare, il recepimento di nuove strutture di accoglienza nella provincia, assolutamente indispensabile per fronteggiare la emergenza migranti.
La stessa Autorità garante, con un parere in materia di rilascio del DURC(deliberazione n. 7 Adunanza del 30 settembre 2014), ha stabilito che i servizi attinenti al terzo settore di accoglienza, integrazione e tutela per i richiedenti protezione, rientrando nell’art. 20, allegato II B, del decreto 163, “sono sottratti alle formalità imposte dal Codice dei Contratti in materia di svolgimento gara, valutazione delle offerte e verifica delle anomalie”.
Ciononostante, le difficoltà tecniche richieste dal bando(predisposto dall’Ufficio di Ragioneria S.C. di concerto con le altre prefetture della regione) scoraggiano quei soggetti che, pur potendo offrire un congruo servizio, non sono ancora strutturalmente in grado di ottemperare alle molteplici richieste formali(AVCPass, iscrizione Anac con relativo contributo, conto destinato e fatturazione in formato elettronico, dichiarazione regolarità fiscale, DURC, certificazione antimafia e tutte le dichiarazioni dei ben sei allegati al bando).
Quale azienda di piccole dimensioni può ad esempio fornire una caparra di deposito pari al due per cento dell’importo del valore dell’appalto se questo supera i centomila euro(art. 75 l. n. 163/2006)? Il rispetto formale non viene a favorire in tal modo la attività delle sole grandi aziende che dispongono di cospicue risorse?
Viene in mente la immagine di quello che si alza in piedi allo stadio, costringendo tutti gli altri a fare lo stesso per potere seguire la partita.
Nell’ultimo bando di gara pubblicato sul sito si è disposto – quale legge speciale di gara – che la cauzione di cui sopra venga “parametrata” al numero di posti messi a disposizione dalla struttura stessa(numero posti x giorni attività x valore quota giornaliera x 2%).
Come presidente della apposita Commissione ho cercato di evidenziare l’aspetto “teleologico” della procedura: consentire al maggior numero di soggetti interessati la legittima partecipazione alla gara, anche in considerazione delle esigenze peculiari del territorio, sempre favorendo la assegnazione dell’appalto a quelli la cui offerta risulta economicamente più vantaggiosa per l’amministrazione
Pur tuttavia, e forse per mia fortuna, ha prevalso l’aspetto formale.
Ma la esclusione dalla gara per vincoli procedurali ha il solo effetto di eliminare soggetti potenzialmente idonei a svolgere la attività in questione, salvo poi riammetterli “dalla finestra” tramite le offerte per l’affidamento diretto del servizio di “prima accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale e la gestione dei servizi connessi”, atteso che i posti messi a disposizione in bando non sono stati coperti dal bando medesimo.
A mio sommesso parere, urge una direttiva specifica in materia.