di Antonio Corona*

Questione.

La competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti rileva che la proroga di reggenza(di area IV) conferita a viceprefetto aggiunto, e sottoposta a registrazione, è ulteriore a quella unica e sola consentita.

In proposito, cita la circolare ministeriale n. 35 RU del 18 dicembre 2013 – diretta agli Uffici centrali del Viminale – per la quale “(…) I posti di funzione che risultino privi del titolare possono essere conferiti avvalendosi dell’istituto della reggenza, la cui durata (…) potrà essere al massimo pari ad un anno, eventualmente prorogabile per un analogo periodo. (…)”.

L’Organo di controllo chiede pertanto alla prefettura interessata di fornire la motivazione puntuale in merito alle circostanze oggettive che hanno precluso una diversa assegnazione della titolarità o reggenza del posto di funzione in parola.

Stralcio degli elementi forniti dalla prefettura a riscontro.

“(…) preme rammentare il contesto, connotato da preminenti caratteri di eccezionalità, nel quale è maturata la decisione argomento della presente interlocuzione.

15 giugno 2020, dunque.

Pieno stato di emergenza, in conseguenza della pandemia da virus Covid-19, dichiarato dal 31 gennaio del corrente anno e successivamente prorogato senza soluzione di continuità.

Sin dall’inizio, le prefetture sono state chiamate a gravosissimi compiti e responsabilità.

(…) con

dipendenti contrattualizzati, ordinariamente in numero inferiore a quello stabilito in organico, in smart-working.

Riguardo il personale della carriera prefettizia, a fronte dei tre viceprefetti, quattro viceprefetti aggiunti previsti, risultano qui assegnati solamente due viceprefetti – dei quali uno, da tempo e non si sa per quanto ancora, assente per importanti motivi personali – e due viceprefetti aggiunti.

Al 15 giugno u.s. (e tuttora) si è quindi potuto (e si può) effettivamente disporre di:

  • un viceprefetto: vicario, presidente coordinatore della locale commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, in atto sostituto dell’altro viceprefetto(v., supra), questi a sua volta titolare e reggente, rispettivamente, delle aree II-raccordo con gli enti locali e consultazioni elettorali e I-ordine e sicurezza pubblica;
  • due viceprefetti aggiunti. L’uno: capo di gabinetto e reggente dell’area III-applicazione del sistema sanzionatorio amministrativo, affari legali, contenzioso e rappresentanza in giudizio; l’altro: titolare dell’area V-protezione civile, difesa civile e coordinamento del soccorso pubblico e reggente, appunto, dell’area IV-diritti civili, cittadinanza, condizione giuridica dello straniero, immigrazione e diritto d’asilo.

In relazione a tanto, e in via teorica, le sole eventuali alternative alla scelta operata dallo scrivente(è il prefetto che risponde, n.d.a.), avrebbero potuto quindi consistere:

  • nel conferimento della reggenza dell’area in parola, la IV, al capo di gabinetto, al contempo già reggente dell’area III, rendendone però così ancor più gravoso l’impegno, specie nella corrente contingenza, e squilibrando fortemente competenze e carichi di lavoro tra i due viceprefetti aggiunti(titolarità capo gabinetto e reggenze aree III e IV, da un lato; sola titolarità area V, dall’altro);
  • nello “scambio”, tra i due viceprefetti aggiunti, delle rispettive reggenze. Ipotesi subitamente accantonata, non ultimo in quanto:
  • l’area III è stata altresì ulteriormente e pesantemente oberata dalla intervenuta depenalizzazione, con effetto retroattivo, di pressoché tutte le violazioni alle disposizioni di contrasto alla diffusione del virus covid-19, con correlati adempimenti da eseguire con tempestività(“rinotifiche” illeciti, ecc.), anche per evitare possibile danno erariale, e articolate procedure, caratterizzate da non banali profili di originalità, da definire ex novo e da impiantare a regime;
  • l’area IV continua a essere incessantemente interessata – bastevole, in proposito, scorrere un qualsiasi quotidiano – da delicatissime problematiche(nuova regolarizzazione migranti; accoglienza medesimi, resa maggiormente complessa dalla pandemia in corso in Paesi di provenienza, ecc.) correlate al fenomeno immigrazione.

Nonostante professionalità e valore dei dirigenti interessati, siffatte circostanze, date le condizioni generali, hanno indotto a privilegiare la continuità dei correnti assetti organizzativi, evitando di introdurre qualsivoglia elemento di potenziale criticità, viceversa assolutamente da scongiurare. Alla base, insomma, il timore, in conseguenza dello “scambio”, di creare più problemi di quello risolvibile assicurando la discontinuità nella reggenza.

 Con il senno di poi, ad avviso dello scrivente, la decisione assunta è apparsa per certi versi persino lungimirante.

Il viceprefetto aggiunto, cui è stata prorogata la reggenza in questione, è stato infatti di recente ammesso al corso per il passaggio, con decorrenza 1 gennaio 2020, alla qualifica di viceprefetto, che inizierà presumibilmente a settembre e a conclusione del quale saranno assegnate le sedi di destinazione.

Nella posizione di sostituto, gli subentrerà altro dirigente, con ogni probabilità l’unico altro viceprefetto aggiunto qui in servizio: ovvero, proprio il… capo di gabinetto(!).

Se non altro, almeno riguardo l’area III, saranno state evitate le possibili disfunzioni dianzi paventate per effetto: dello “scambio” di reggenza, prima; del “risubentro” nella stessa area, stavolta per sostituzione, poi. (…)”.

Esito: stralcio della decisione dell’Organo di controllo.

“(…) l’Ufficio di controllo di questa Sezione regionale ha ammesso al visto e alla conseguente registrazione il decreto (…), pur trattandosi del terzo incarico in reggenza, in considerazione delle circostanze rappresentate dalla Prefettura, legate alla carenza di personale, aggravata dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, che hanno precluso una diversa assegnazione del posto di funzione di dirigente dell’Area IV. Inoltre, anche tenuto conto del fatto che, come rappresentato, il viceprefetto aggiunto cui è stata prorogata la reggenza in questione è stato ammesso al corso per il passaggio alla qualifica di viceprefetto, e che ciò comporterà il subentro di altro dirigente, si auspica l’assegnazione di nuovo personale dirigenziale per garantire la futura rotazione degli incarichi, nel rispetto delle vigenti prescrizioni. (…)”.

Considerazioni.

Sincero e doveroso, l’apprezzamento per le ponderate valutazioni della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, che ha così contribuito alla composizione di una situazione di obiettiva difficoltà.

In termini generali, il punto risiede nella diffusa scopertura di posti di funzione, anche di quelli una volta… ambiti, capo di gabinetto tra i primi, con interpelli andati desolatamente e ripetutamente deserti.

Al netto della irrisolta “questione mobilità”, sulla quale invano AP sta da sempre tallonando propositivamente la Amministrazione, le strade percorribili per una qualche soluzione appaiono sostanzialmente:

  • assunzioni dirette a colmare i vuoti in organico: ovvero, la via maestra;
  • “razionalizzazione” delle aree, con conseguente loro rideterminazione, mediante:
  • accorpamento, con confluenza delle competenze della/e area/e oggetto dell’accorpamento medesimo in altra/e area/e di destinazione. Decisamente da respingere, perché finirebbe con lo scaricare di fatto sulle spalle dei colleghi le insufficienze della Amministrazione. Non sfuggirà come ciò si tradurrebbe, infatti, in maggiori (persino raddoppi di) carichi di lavoro e responsabilità per il malcapitato dirigente interessato dalla operazione. In cambio peraltro di…? Con l’aggravante, inoltre, di non consentirgli nemmeno di opporre legittimamente, a eventuale contestazione di disfunzioni, la aumentata mole di attività e, dunque, il surplus di compiti in quanto, a motivo dell’accorpamento, gli stessi risulterebbero intanto viceversa “derubricati” da ulteriori a… ordinari. In passato si è già dato, con la unificazione in talune prefetture, per dire, delle delicatissime aree I e V. E si è di nuovo(/sempre) punto e a capo(!);
  • soppressione di posti di funzione(quando non confacenti ai precipui profili di specialità della carriera prefettizia) con contestuale cessione delle afferenti, o equivalenti, attribuzioni ad altre Amministrazioni o figure professionali. Possibilità da esplorare con vigile disposizione. In tema di Amministrazioni, si pensi a quanto avvenuto in passato relativamente agli “invalidi civili”. Circa altre figure professionali “interne”, l’ipotesi potrebbe essere quella di aprire a una dirigenza contrattualizzata dell’Amministrazione civile che, adeguatamente riconsiderata in organici e posizioni apicali, ampli così il proprio perimetro di attività. Ulteriore soluzione percorribile potrebbe per esempio essere rinvenuta nell’ambito della Amministrazione della pubblica sicurezza. È lo stesso Viminale a farne trapelare la possibilità. Sebbene in evidente contrasto con l’art. 10/c.1, ultimo periodo, del d.lgs n. 139/2000, ovvero dell’ordinamento del personale della carriera prefettizia, l’art. 112(Misure per sopperire alle vacanze organiche della carriera prefettizia) del d.m. 6 febbraio 2020 – che determina numero, competenze e provviste di personale di Uffici, Servizi e Divisioni di livello dirigenziale non generale del Dipartimento della pubblica sicurezza – statuisce che, se vacanti, i posti di funzione attribuiti alla carriera prefettizia possano essere temporaneamente assegnati a personale dirigenziale della Polizia di Stato. Non prevedendo tra l’altro alcuna reciprocità. Sorpresa? Suvvia, neanche più di tanto. In definitiva, a ben guardare, una logica c’è: non è d’altronde vero che i dirigenti della Polizia di Stato possano essere nominati prefetti in ragione di apposite disposizioni loro riservate e che ai prefettizi sia al contrario negata la soddisfazione di diventare un giorno… questori? D’altra parte, di che lamentarsi? Al di là di aspetti meramente formali e nominali, e con il massimo della stima e della considerazione nei confronti di coloro che in tale periodo si siano avvicendati in siffatto incarico, da trentatré anni la carriera prefettizia non esprime più un Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza di… carriera. Quel che è peggio, sembra che in proposito abbia smarrito ogni legittima ambizione e appaia piuttosto sempre maggiormente, definitivamente rassegnata. Comunque sia, il sentiero andrebbe opportunamente saggiato: individuazione, e dismissione, in favore della dirigenza della Polizia di Stato, di tutti quei posti di funzione presso il Dipartimento non strettamente riconducibili agli elementi identitari della carriera prefettizia. Al contempo, da escludere senz’altro, quale corollario, il mantenimento di aree – che, per “vacanze organiche”, vengano magari poi assegnate ad altre figure professionali – a prezzo dell’accorpamento di posti di funzione in… prefettura(!!).

Quella tratteggiata costituisce una possibile base di confronto per il quale, come sempre, AP manifesta ampia disponibilità e che presumibilmente non potrà ignorare una profonda riflessione su graduazione dei posti di funzione e modelli di organizzazione, perlomeno delle prefetture.

Diversamente, si modifichino allora sollecitamente disposizioni e circolari che, come nella vicenda riportata, sottintendano carenze di personale non patologiche, come sta viceversa a dimostrare la verità dei fatti.

Dal regno di Utopia, al mondo reale, dunque: non sarebbe qualcosa?

Soprattutto, non si continui a esporre le prefetture a rilievi per manchevolezze loro spesso neanche lontanamente ascrivibili.

*Presidente di AP-Associazione Prefettizi