a firma di Antonio Corona, Presidente di AP-Associazione Prefettizi

Signor Ministro,

il 15 ottobre p.v., entreranno in vigore le novelle introdotte dagli artt. 1 e 3 del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.

Si permetta di evidenziarne taluni aspetti meritevoli di una attenta considerazione.

Per effetto delle disposizioni di cui al cennato art. 3 è prevedibile che, in ispecie dalla data in parola, potranno verificarsi situazioni di significativa problematicità nel trasporto pubblico locale, settore di evidente valenza strategica ai fini, per quanto qui di immediato interesse, del sereno e continuativo svolgimento delle attività didattiche in presenza di ogni ordine e grado.

Potrebbe cioè verificarsi che il numero delle assenze dal lavoro – alimentate pure dai mancati possesso e, su richiesta, esibizione della certificazione verde COVID-19 – del personale viaggiante, sia tale che, le aziende di trasporto, si trovino nella impossibilità di assicurare, uniformemente su tutto il territorio e con regolarità, il delicatissimo servizio loro deputato, non ultimo per la ineffettuata programmazione dei turni.

Sarebbe il caos, schiere intere di studenti lasciati letteralmente a piedi per strada.

A siffatto riguardo, costituirebbe elemento di significativo impedimento – a tutela della privacy, come è dato di sapere – la non disponibilità dei nominativi del predetto personale sottopostosi o meno a vaccino o comunque munito di idoneo tampone.

Tornerebbe dunque sicuramente di immediata utilità un sistema, analogo a quello di recente fornito al mondo scolastico, che, nel rispetto della riservatezza di ognuno, dia conoscenza dei nominativi in parola.

Condizione, quella illustrata, necessaria ma purtuttavia di per sé non sufficiente a garantire una adeguata fruizione del trasporto pubblico.

Potrebbe infatti darsi che le unità di personale disponibili non siano in ogni caso abbastanza da supplire alle assenze (benché preventivamente) individuate, anche se, per esempio, concentrate in determinate fasce orarie, con contestuale diradamento delle corse ordinarie in altre.

Viene da chiedersi se non si possa allora ovviare alla paventata situazione ricorrendo, perlomeno limitatamente a un primo periodo e impiegandoli al momento secondo necessità come sorta di “riserve tattiche”, a conduttori di automezzi – opportunamente e sollecitamente edotti e formati dalle aziende in argomento circa espletamento del servizio, percorsi e quant’altro – delle Forze armate, di polizia, dei Vigili del fuoco, “reclutabili” direttamente in loco, in ossequio a previe intese a livello centrale con e tra le Amministrazioni competenti, diramate con apposito atto di indirizzo.

Per carità, non sarà mica, quella tratteggiata, la migliore ipotesi possibile, da intendersi piuttosto quale mero, sommesso apporto alla riflessione su di una questione potenzialmente assai critica e foriera di conseguenze.

Una ipotesi, si soggiunge, forse in grado di contribuire a non mandare d’un tratto in fumo il paziente, straordinario impegno dei “tavoli prefettizi” diretto a scongiurare il ritorno alla “temuta” D.aD..

Su di un piano squisitamente giuridico.

Qualche incertezza applicativa solleva la previsione, contenuta al comma 8 della novella contenuta nell’articolo 1 del cennato decreto-legge, circa la mancata adozione entro il 15 ottobre p.v., da parte del datore di lavoro, delle modalità operative per l’organizzazione delle verifiche concernenti il possesso o meno della certificazione verde COVID-19.

Pur trattandosi senza dubbio alcuno di illecito di carattere amministrativo, rimane peraltro che tale disposizione appaia muoversi nell’ambito della legislazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

In tal guisa argomentando, potrebbe consequenzialmente desumersi che la rammentata, mancata adozione “delle modalità operative” da parte del datore di lavoro, finisca con il configurarsi quale presupposto della inosservanza, sanzionata penalmente ai sensi del d.lgs n. 81/2008 ss.mm.ii, degli obblighi riguardo la redazione del Documento di Valutazione del Rischio.

Verrebbe insomma a delinearsi la fattispecie contemplata all’art. 24(Connessione obiettiva con un reato) della l. n. 689/1981, con ciò che ne consegua.

Tornerebbe probabilmente gradito in proposito, dagli Uffici competenti, un dirimente cenno di orientamento.

 Infine.

Con lettera del 31 agosto u.s., era stato richiesto garbatamente un incontro con la S.V. in materia di immigrazione.

Sconcerta e rammarica che, ad oggi, non sia pervenuto alcun tipo di riscontro a una esigenza (legittimamente ed educatamente) manifestata da una organizzazione sindacale rappresentativa del personale della carriera prefettizia, quale questa AP tuttora è.

 Si porgono distinti saluti.”.