di Antonio Corona*
Torna gradito e doveroso rivolgere un sincero apprezzamento alla Amministrazione per l’approccio dalla medesima privilegiato a una impresa di particolare complessità qual è la revisione della strutturazione interna delle prefetture.
Un cimento in sé, e ancor di più, considerate le delicatissime interrelazioni con altri aspetti della stessa questione.
Lo schema di decreto all’esame è stato predisposto dalla Amministrazione sulla scorta pure di una considerazione dei diversi contesti territoriali, e connesse criticità, ove operano le prefetture, riguardo la quale considerazione, atteso l’interesse che inevitabilmente suscita, AP ha chiesto di conoscere, se possibile, i parametri concretamente adottati.
Tanto premesso, i posti di funzione, e afferenti graduazione e copertura, costituiscono una sorta di treppiede su cui poggia l’organizzazione in argomento, il cui equilibrio può essere gravemente minato dalla inadeguatezza, originaria o sopravvenuta, di anche uno soltanto dei cennati elementi.
Una valutazione ponderata del provvedimento di che trattasi appare così quantomeno velleitaria se disgiunta da quella delle correlate graduazione ed effettiva assegnabilità.
Per dire, a invarianza di qualifica(viceprefetto o viceprefetto aggiunto) di titolarità, la confluenza in una medesima area di altre preesistenti, trascina con sé un aumento di attività e responsabilità che, nella graduazione, deve trovare la specificazione sia del peso e del rilievo rivestito rispetto all’intero contesto, sia, intanto sul piano retributivo, del conferente riconoscimento o ristoro in compensazione.
È dalla ritenuta o meno bontà del bilanciamento ottenuto che discende la consapevole formulazione del giudizio proponibile.
Non sembra d’altro canto un caso che il d.P.R. n. 247/2002(Regolamento recante disciplina degli istituti di partecipazione sindacale per il personale della carriera prefettizia), all’art. 4(Informazione)/c.3, stabilisca appunto che “(…) L’amministrazione fornisce un’informazione preventiva sui criteri generali inerenti le seguenti materie: (…) c) individuazione dei posti di funzione e graduazione delle posizioni funzionali; (…)”.
La chiusura del cerchio, come si diceva, è poi assicurata dalla reale attribuibilità in titolarità delle unità organizzative come definite, attribuibilità difficilmente ipotizzabile con gli strumenti attualmente disponibili, al punto che, per alcune prefetture, potrebbe rivelarsi financo meramente immaginifico ipotizzare più di due, tre, a esagerare, posti di funzione.
(ri)Organizzazione, graduazione, mobilità(a fini di assegnazione), costituiscono insomma un unico “pacchetto” di interventi, da gestire come tale.
Beninteso.
Lambirebbe persino l’impertinenza ritenere che l’Amministrazione abbia bisogno delle sollecitazioni di AP.
Non ci si può tuttavia esimere dal constatare che, nella scheda di sintesi di accompagnamento allo schema di decreto all’esame, si evidenzi la necessità di una sollecita declinazione della graduazione, al contempo però soltanto incidentalmente accennando all’invece altrettanto inderogabile, ineludibile ripensamento delle procedure di mobilità, autentico punto di caduta della intera operazione.
Vale ripetere come, positiva o meno che sia, una valutazione dello schema di provvedimento in parola, avulsa da quella attinente alle correlate graduazione e mobilità, equivalga perciò a… un atto di fede, a un vero e proprio salto nel buio con significative probabilità di sconfortanti riverberi sul pur ambizioso disegno tratteggiato dalla Amministrazione.
AP ha dunque suggerito il differimento della entrata in vigore del decreto in parola all’esito delle effettuate graduazione e revisione delle correnti procedure di mobilità.
In alternativa, quantomeno un impegno solenne in proposito della Amministrazione, da assolvere in tempi scanditi da un serrato cronoprogramma.
AP si è altresì premurata di acquisire assicurazione dalla Amministrazione che, nella pressoché generalità dei casi, dalla nuova determinazione dei posti di funzione non scaturiscano esuberi non riassorbibili nella stessa sede.
Ha per altro verso manifestato netta contrarietà circa la elevazione alla qualifica di viceprefetto degli incarichi di capo di gabinetto attualmente svolti in titolarità da viceprefetti aggiunti, che verrebbero di fatto retrocessi all’istituendo ruolo di vice capo di gabinetto, salvo migrazione in altra area(o provincia…).
AP ha previamente e vanamente esplorato la percorribilità di una disposizione ad hoc transitoria in prima applicazione del decreto in narrativa, che consentisse il mantenimento in titolarità dell’incarico suddetto in capo a viceprefetti aggiunti fino al termine della sua naturale scadenza e dell’eventuale rinnovo.
Ha dunque prospettato che, ai prefetti interessati, sia offerta la facoltà di esprimere il gradimento(manifestato con l’occasione dallo scrivente nella qualità, appunto, di “prefetto interessato”) per il mantenimento dell’attuale assetto organizzativo – cui tuttavia, con ogni probabilità, conseguirebbe il “declassamento” della propria sede nell’ambito del nuovo disegno organizzatorio – poiché:
- con il dovuto rispetto verso chiunque, i colleghi in gamba continuano a costituire ovunque “merce” preziosa, da valorizzare anziché da svilire;
- non si comprende proprio per quale motivo chi stia svolgendo meritoriamente l’incarico di capo di gabinetto, anziché incentivato, debba viceversa d’un tratto potersi sentire di fatto mortificato e demotivato, addirittura potenzialmente delegittimato nei rapporti con istituzioni e utenza esterni;
- siffatti incarichi, in prefetture minori, esercitano un irrilevante appeal verso viceprefetti che già non partecipano nemmeno a interpelli relativi a prefetture in capoluoghi di regione(v., da ultimo, Catanzaro), con il conseguente risultato di doverli poi affidare in reggenza, mentre al contrario possono risultare appetibili per i viceprefetti aggiunti a fini di sviluppo di carriera;
- atteso il carattere di fiduciarietà insito negli incarichi in narrativa, sfugge la ragione, a seguito di una comunque opinabile revisione di posti di funzione, per la quale un prefetto dovrebbe privarsi da un momento all’altro della collaborazione di un capo di gabinetto con il quale si trovi in sintonia.
Sia come sia, una vicenda, questa, che in un modo o nell’altro andrà affrontata e risolta con soddisfazione di tutte le parti in causa.
AP ha tra l’altro espresso perplessità sulla modificazione della numerazione delle aree, che potrebbe ingenerare confusione.
Seppure con profondo rammarico, AP non ha rinvenuto le condizioni per potere concertare.
Una circostanza che tuttavia non pregiudica minimamente la possibilità di addivenire a una soddisfacente intesa sulla graduazione, intesa che porrebbe sotto diversa luce lo stesso provvedimento qui all’esame.
Con l’auspicio, sentitissimo, che si metta poi finalmente mano alle procedure di mobilità.
Insomma, la partita è appena iniziata.
E non è detto che il risultato del primo tempo non venga successivamente ribaltato.
Quelli riportati, i contenuti della posizione assunta da AP nel corso dei colloqui, da ultimo il 3 novembre u.s., tenutisi con l’Amministrazione.
Per quanto di possibile interesse, in allegato le osservazioni formulate nel documento, in data 24 ottobre scorso, inviato alla Amministrazione in vista del predetto incontro del giorno 3 novembre.
*Presidente di AP-Associazione Prefettizi
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Allegato
Osservazioni
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 4(Informazione)/c.3, lett. c), e 5(Concertazione)/c.1, lett. c) del d.P.R. n. 247/2002(Regolamento recante disciplina degli istituti di partecipazione sindacale per il personale della carriera prefettizia), la interlocuzione in atto tra Amministrazione e OO.SS. prefettizie, riguardo la rideterminazione dei posti di funzione nelle prefetture afferisce ai soli criteri generali.
È in tale ottica che si rimettono pertanto le seguenti considerazioni, tralasciando, per quanto pure importanti, aspetti ritenuti di dettaglio.
Tra i possibili, una qualsiasi configurazione organizzativa deve soddisfare due requisiti fondamentali almeno: funzionalità allo scopo e realizzabilità.
Riguardo la ipotesi di rideterminazione dei posti di funzione del personale della carriera prefettizia prospettata dalla Amministrazione, condizione di:
- funzionalità, è la adeguatezza delle declaratorie riformulate agli obiettivi delle diverse aree di interesse, nonché delle previste provviste, in termini qualitativi e quantitativi, di personale e mezzi a ciò destinate, correlate al livello distintivo di rilevanza di ciascuna delle singole aree rispetto alle altre;
- realizzabilità, consiste primariamente nella concreta possibilità che ogni area disponga poi delle cennate provviste e, in siffatto ambito, che il corrispondente posto di funzione venga effettivamente assegnato in titolarità.
Irrinunciabili e ineludibili corollari appaiono pertanto costituirne, della prima, la mobilità, il cui corrente sistema si è dimostrato ampiamente inappropriato; della seconda, la graduazione, da rimodulare, a essa inevitabilmente attribuendo confacente significatività remunerativa e di progressione di carriera.
Ne consegue che, una volta definitivamente stabilito, il nuovo impianto organizzatorio entri in vigore soltanto all’esito di una sostanziale ed efficace revisione delle modalità, inscindibilmente connesse a quelle afferenti alla mobilità, di assegnazione e graduazione degli incarichi.
Per inquadrare e meglio comprendere il punto di vista di AP sull’argomento in esame, può tornare di una qualche utilità quanto si ebbe a osservare in Le prefetture ai tempi (non solo) del Coronavirus. Vicariati, reggenze, organici carriera prefettizia sulla VII raccolta 2020 de il commento(1 settembre 2020, www.ilcommento.it) circa, in generale, le possibili strade percorribili nel contesto di una ipotetica razionalizzazione dei posti di funzione.
Tra di esse, “(…) accorpamento, con confluenza delle competenze della/e area/e oggetto dell’accorpamento medesimo in altra/e area/e di destinazione. Decisamente da respingere, perché finirebbe con lo scaricare di fatto sulle spalle dei colleghi le insufficienze della Amministrazione. Non sfuggirà come ciò si tradurrebbe, infatti, in maggiori (persino raddoppi di) carichi di lavoro e responsabilità per il malcapitato dirigente interessato dalla operazione. (…) Con l’aggravante, inoltre, di non consentirgli nemmeno di opporre legittimamente, a eventuale contestazione di disfunzioni, la aumentata mole di attività e, dunque, il surplus di compiti in quanto, a motivo dell’accorpamento, gli stessi risulterebbero intanto viceversa “derubricati” da ulteriori a… ordinari. In passato si è già dato, con la unificazione in talune prefetture, per dire, delle delicatissime aree I e V. E si è di nuovo(/sempre) punto e a capo(!) (…)”.
E, ancora, “(…) soppressione di posti di funzione(quando non confacenti ai precipui profili di specialità della carriera prefettizia) con contestuale cessione delle afferenti, o equivalenti, attribuzioni ad altre Amministrazioni o figure professionali. Possibilità da esplorare con vigile disposizione. In tema di Amministrazioni, si pensi a quanto avvenuto in passato relativamente agli “invalidi civili”. Circa altre figure professionali “interne”, l’ipotesi potrebbe essere quella di aprire a una dirigenza contrattualizzata dell’Amministrazione civile che, adeguatamente riconsiderata in organici e posizioni apicali, ampli così il proprio perimetro di attività. Ulteriore soluzione percorribile potrebbe per esempio essere rinvenuta nell’ambito della Amministrazione della pubblica sicurezza. È lo stesso Viminale a farne trapelare la possibilità. Sebbene in evidente contrasto con l’art. 10/c.1, ultimo periodo, del d.lgs n. 139/2000, ovvero dell’ordinamento del personale della carriera prefettizia, l’art. 112(Misure per sopperire alle vacanze organiche della carriera prefettizia) del d.m. 6 febbraio 2020 – che determina numero, competenze e provviste di personale di Uffici, Servizi e Divisioni di livello dirigenziale non generale del Dipartimento della pubblica sicurezza – statuisce che, se vacanti, i posti di funzione attribuiti alla carriera prefettizia possano essere temporaneamente assegnati a personale dirigenziale della Polizia di Stato. (…) il sentiero andrebbe opportunamente saggiato: individuazione, e dismissione, in favore della dirigenza della Polizia di Stato, di tutti quei posti di funzione presso il Dipartimento non strettamente riconducibili agli elementi identitari della carriera prefettizia. Al contempo, da escludere senz’altro, quale corollario, il mantenimento di aree – che, per “vacanze organiche”, vengano magari poi assegnate ad altre figure professionali – a prezzo dell’accorpamento di posti di funzione in… prefettura(!!). (…)”.
Per evidenti motivi, tali ultime riflessioni risultano ragionevolmente non avere chance di immediata attuazione, ma andrebbero tenute presenti non appena se ne offra l’occasione.
Rimangono dunque i posti di funzione in prefettura e, in particolare, la loro rimodulazione.
Non pretendendo qui interloquire sulle criticità(in tema, in particolare, di questioni attinenti all’ordine e sicurezza pubblica, al fenomeno migratorio, alla protezione civile) cui l’Amministrazione, come dalla stessa esposto nella scheda illustrativa, intenda contribuire a dare risposta con il provvedimento in parola, ci si limiterà ad alcune annotazioni di carattere pragmatico.
In estrema sintesi, mediando con quanto in precedenza riportato nell’intervento di AP apparso su il commento, in linea di principio possono ritenersi condivisibili gli accorpamenti di aree che diano origine ad altra area di livello superiore, in quanto assistite dalla diversa retribuzione in conseguenza della superiore qualifica del relativo titolare.
Ovvero, per intendersi, ove dall’accorpamento di due aree da VPA tragga origine un’area da VP.
Per tutte le altre “combinazioni”, inevitabile intervenire con correttivi almeno in sede di graduazione, accompagnata da misure premiali a fini di progressione di carriera.
Ne discende, come accennato in apertura, che la rideterminazione dei posti di funzione possa entrare in vigore solo all’esito della effettuazione della graduazione.
E della profonda revisione, si ripete, delle vigenti disposizioni sulla mobilità, assolutamente insoddisfacenti.
Perché è destinato al sicuro naufragio un qualsiasi progetto, per quanto ben congegnato sulla carta, che veda andare deserto persino l’interpello per l’incarico di capo di gabinetto di un capoluogo di regione, come avvenuto proprio in questi giorni per la prefettura di Catanzaro.
I posti di funzione devono avere, tutti, il relativo titolare.
Altrimenti, ci saremo limitati a svolgere l’ennesimo compitino.
Nel qual caso, AP si guarderebbe bene dall’assicurare il proprio sostegno.
Roma, 24 ottobre 2020
Il Presidente
(Corona)