a cura di Roberta Dal Prato*

Il 7 maggio u.s., presso il Dipartimento per le Politiche del personale dell’Amministrazione civile e per le Risorse strumentali e finanziarie, si è tenuto un incontro in occasione del quale i Prefetti Alessandra Guidi e Stefano Gambacurta, rispettivamente Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza per l’Attività di coordinamento e pianificazione e Direttore dell’Ufficio per l’Amministrazione generale, hanno illustrato il nuovo atto ordinativo unico del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Al riguardo, sono stati rappresentati obiettivi e filosofia del processo di riorganizzazione, le modifiche delle Direzioni Centrali e l’assetto che ne risulterà.

Gli interventi sono stati preceduti da una presentazione del Capo Dipartimento per le Politiche del personale Prefetto Luigi Varratta, alla presenza del Vice Capo Dipartimento Vicario, Prefetto Maria Grazia Nicolò, e del Direttore centrale per le Risorse umane, Prefetto Anna Maria Manzone.

È stato evidenziato come tale progetto di riorganizzazione, volto a consentire al Dipartimento di assolvere con sempre maggiore “efficacia ed efficienza” ai propri delicati compiti, muova da una condizione di partenza caratterizzata da un assetto organizzativo risultante da ben 30 atti ordinativi adottati in un trentennio, da un elevato numero di Direzioni centrali le cui aree di competenza a volte si sovrappongono con conseguente appesantimento nei processi decisionali, dalla mancanza di un controllo accentrato delle procedure di acquisto e di spesa, da assetti organizzativi non più al passo con l’evoluzione della minaccia criminale e terroristica e le nuove funzioni acquisite nel corso degli anni dal Dipartimento.

Lo schema posto alla attenzione si compone di 113 articoli e assorbe 27 atti ordinativi adottati tra il 1984 e il 2018 e va a razionalizzare l’assetto di 12 Direzioni centrali mediante accorpamento di uffici o relativo potenziamento alla luce dell’evoluzione intervenuta e del quadro normativo di riferimento.

Sono stati, in particolare, rilevati alcuni elementi di novità previsti per l’Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di polizia, che si sostanziano nella creazione di uffici “strutturati” per l’elaborazione dei progetti operativi finanziati con fondi PON e per la standardizzazione del procurement interforze, nell’implementazione di nuove funzioni per l’analisi degli altri ordinamenti delle altre Forze di polizia, nell’istituzione ad hoc di un ufficio competente per gli aspetti giuridici e operativi connessi all’impiego di contingenti militari nel concorso ai servizi di sicurezza pubblica.

Alla luce dei tagli delle dotazioni organiche previste dalla recente normativa, si prevede per il momento l’impiego del 100% dell’attuale dotazione organica dei viceprefetti(35 unità) e del 93% di quella dei viceprefetti aggiunti(riduzione di tre unità su un totale di 43).

In prospettiva, a seguito della soppressione della Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione e dell’Ufficio centrale interforze per la Sicurezza personale, si prevede la soppressione di un posto di funzione per viceprefetto, con una riduzione complessiva dei posti di funzione destinati alla carriera prefettizia pari al 2,5%.

Il successivo 13 maggio, si è tenuto il secondo incontro concernente la revisione della disciplina della mobilità dei dirigenti della carriera prefettizi.

Nella circostanza, il Vice Capo Dipartimento Vicario Prefetto Maria Grazia Nicolò e il Direttore centrale per le Risorse umane Prefetto Anna Maria Manzone, hanno presentato una nuova bozza del decreto di revisione del d.m. 3 dicembre 2003, che contiene un parziale accoglimento delle osservazioni formulate dalle OO.SS. nel precedente tavolo del 10 aprile(per il contenuto del quale si rinvia ad AP-Associazione Prefettizi Informa ne il commento, V raccolta 2019-24 aprile 2019, www.ilcommento.it).

Di seguito, le ulteriori modifiche.

Relativamente alla mobilità volontaria, è stabilito che nelle ipotesi di uscita da sede con gravi carenze, il differimento del trasferimento possa essere al massimo di quattro mesi(art. 6, comma 5).

Viene inoltre introdotto nel medesimo articolo il successivo comma 6, secondo il quale per i trasferimenti a seguito di mobilità avvenuta ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, possa configurarsi l’applicazione della disposizione di cui all’art. 33, comma 7-bis della legge medesima, secondo la quale “Ferme restando la verifica dei presupposti per l’accertamento della responsabilità disciplinare” il lavoratore che assiste persona con handicap in situazione di gravità decade dai diritti al medesimo riconosciuti “qualora il datore di lavoro o l’INPS accerti l’insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti”.

Per quanto infine attiene alla assegnazione dei neo-viceprefetti, l’art 10 stabilisce che al termine del relativo corso di formazione, questi ultimi vengano assegnati a una sede di servizio nell’ambito di quelle individuate dall’Amministrazione, e non più esclusivamente a una Prefettura–U.t.G., estendendo in tal modo le possibilità di destinazione degli stessi.

Richiamando le osservazioni formulate nel precedente tavolo sull’argomento in ordine alla inadeguatezza di un “impianto mobilità” così strutturato, AP si è espressa in senso contrario alla concertazione.

*dirigente di AP-Associazione Prefettizi